CERTIFICAZIONI ATTREZZATURE E IMPIANTI

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ai sensi dell’art.71, comma 11 ed All. VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (gruppi SC, SP e GVR)

Con il Decreto Dirigenziale del 21 Maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato 3 del Decreto del 11 Aprile 2011, dei soggetti abilitati.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal costruttore, lo stato di manutenzione, di conservazione e
il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il nostro tecnico verificatore procederà al rilascio della certificazione e della scheda tecnica qualora l’impianto corrisponda ai requisiti fondamentali di sicurezza.

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE
Per garantire la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art.71, comma 11), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporre a Verifiche Periodiche le attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con frequenza indicata sullo stesso allegato.

PRIMA VERIFICA PERIODICA
Il Datore di Lavoro deve fare richiesta di Prima Verifica Periodica all’INAIL territorialmente competente. La Verifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta. L’INAIL potrà fornire uno specifico incarico direttamente al soggetto abilitato. A seguito di tale comunicazione e comunque dopo i 45 giorni, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato.

VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Per le Verifiche successive il Datore di Lavoro può rivolgersi direttamente al Soggetto Abilitato, il quale provvederà ad eseguire la stessa, senza alcuna comunicazione agli enti pubblici.

MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI
L’obbligo di richiedere e far eseguire le Verifiche Periodiche è a carico del Datore di Lavoro che deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza. Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate secondo le disposizioni di legge.
Le sanzioni potranno essere di carattere amministrativo o penale.

VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA

D.P.R. 462/01

Questa certificazione è obbligatoria solo quando l’azienda ha almeno un dipendente e deve essere effettuata con periodicità biennale/quinquennale.
Verranno effettuate verifiche d impianti elettrici di messa a terra, impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

MANCATO ADEMPIMENTO
L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro. Il mancato adempimento è un’inosservanza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL, ARPA, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO o da qualsiasi altro soggetto ispettivo. Il Datore di Lavoro, in caso di sopralluogo da parte degli Organi preposti al controllo, è tenuto ad esibire il verbale o il certificato di avvenuta verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione Notificato.

SANZIONI
La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal D.P.R. 462/01 determina l’applicazione, a carico del Datore di Lavoro, di sanzioni di carattere amministrativo o penale.